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ASSISTENZA SINDACALELocazione a “canone concordato”
I contratti di affitto a canone concordato prevedono una durata minima di tre anni, e sono rinnovati in maniera automatica per altri due alla scadenza. Questa modalità viene definita concordata in quanto l’importo del canone viene stabilito sulla base degli indicatori dell’Accordo Territoriale.
APPROFONDIMENTO
Affitto a canone concordato con cedolare secca al 10%
E’ un regime di tassazione agevolato per immobili locati con contratti a canone concordato. È giusto precisare fin da subito che la cedolare secca sugli affitti interessa la tassazione del reddito fondiario delle persone fisiche proprietarie di immobili, ovvero titolari di diritti reali di godimento su unità immobiliari locate ad uso abitativo. Non si può dunque fruire della cedolare secca per l’affitto di immobili che non siano destinati all’uso abitativo, pertanto non rientrano nel regime agevolato al 10% della cedolare secca gli affitti commerciali di negozi e uffici. Tale regime di tassazione agevolato può essere utilizzato esclusivamente per affitti a canone concordato determinato secondo gli accordi territoriali siglati dai comuni e dalle associazioni di categoria, sindacati dei proprietari e degli inquilini. Da pochi mesi, il contratto a canone concordato è stato esteso a tutti i Comuni d’Italia.
La durata più comune di questa tipologia di contratti è la seguente:
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3 + 2 anni ma si può arrivare anche a 6 + 2 per uso abitazione;
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da 1 a 18 mesi per le locazioni transitorie riservate a chi per motivi di lavoro o studio deve trascorrere un breve periodo in un’altra città rispetto alla propria residenza;
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fino a 3 anni, salvo diverse disposizioni degli accordi territoriali, per i contratti transitori per studenti universitari.
Per accedere alle agevolazioni e in previsione delle verifiche fiscali sugli affitti concordati è obbligatoria “l’attestazione di rispondenza” rilasciata da una associazione sindacale della proprietà edilizia o degli inquilini proprio per confermare la correttezza del calcolo del canone concordato, “e del rispetto dei criteri e dei parametri previsti dall’accordo territoriale vigente”. Dalla lettura della disposizione emerge che:
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l’attestazione ha la funzione di certificare che il contenuto economico e normativo del contratto di locazione sottoscritto a canone concordato sia conforme a quanto previsto dall’accordo locale stipulato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative -
per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” (conclusi cioè senza l’intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), l’attestazione ha effetti anche per il conseguimento delle agevolazioni fiscali. Pertanto, sottolinea la risoluzione, per i contratti “non assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione rappresenta “elemento necessario“ per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie collegate, in generale, ai contratti di locazione a canone concordato (applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per la cedolare secca e riduzione IMU). In questi casi, infatti, l’obbligo di acquisire l’attestazione risponde all’esigenza di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare, da un lato, i contenuti dell’accordo locale e, dall’altro, i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali. La registrazione del contratto a canone concordato è obbligatoria e va effettuata entro 30 giorni dalla stipula. Come accennato in precedenza sono le sole persone fisiche a poter fruire di questa tassazione agevolata che sostituisce le seguenti imposte:
aliquote Irpef;
addizionali Irpef;
imposta di registro del contratto di locazione;
imposta di bollo da 16 €.
La cedolare secca si paga in due rate se l’importo è superiore a 257,52 euro, se invece l’importo è inferiore a tale cifra si paga in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Nel caso di pagamento rateizzato con la prima rata, da pagare entro il 30 giugno, si salda il 40% del 95% dovuto. Mentre il restante 60% dev’essere pagato con la seconda rata entro il 30 novembre.

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