Rivalutate anche questanno le prestazioni agli invalidi civili. Il tasso provvisorio di perequazione per il 2020, rilevato dallistat, si è attestato allo 0,40% per la gran parte dei pensionati. Ma c’è una particolarità: lindice di rivalutazione non è unico. In particolare, alle prestazioni che sono denominate pensioni” si applica il tradizionale tasso di inflazione Istat (Indice delle famiglie di operai e impiegati – Foi), mentre ad alcune indennità ed assegni si applica il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale (Indice di dinamica salariale), pari questanno allo 1,07% sia per gli assegni che per le indennità. La tabella che si riporta, dunque, indica il quadro aggiornato delle prestazioni e dei limiti di reddito per il 2019 e il 2020. Per quanto riguarda i requisiti, per acquisire il diritto allinvalidità e allassegno di accompagno, la legge istitutiva considera invalidi tutti coloro affetti da menomazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:

  • i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da menomazioni congenite o acquisite che comportano una riduzione della capacità di lavoro non inferiore ad 1/3;
  • i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie delletà;
  • i cittadini con più di 65 anni non autosufficienti.In base al grado dinvalidità riconosciuto si possono ottenere i seguenti benefici:
  • il 33,33% (un terzo) è la soglia minima per essere considerato invalido ed avere diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;
  • il 46% consente allinvalido di ottenere liscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;
  • il 74% è la soglia invece per ottenere lassegno economico mensile di assistenza.

Va evidenziato, poi, che a decorrere dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento delle prestazioni di assegno sociale, assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, è stato innalzato ad anni 67 rispetto ai 65 previsti dalla legge istitutiva. Pertanto, per effetto dellincremento della aspettativa di vita, le prestazioni su indicate possono essere concesse solo al compimento dei 67 anni. Sempre a decorrere dal gennaio 2019 le prestazioni di pensione di inabilità civile, assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, pensione non reversibile ai sordi, vengono concesse (posto il riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste) a coloro di età non inferiore al diciottesimo anno fino al compimento del sessantasettesimo anno di età.

» LASSEGNO DI ASSISTENZA
Agli invalidi con età tra i 18 e 67 anni ed un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 99%, spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità. Per fruire dellassegno – pari questanno a € 286,81 mensili – linvalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (€ 4.926,35 per il 2020). In presenza di queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compresi gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo. Anche questanno i titolari di detta prestazione debbono presentare lapposito modello on-line tramite il Caf, in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa. La dichiarazione va inviata allInps entro il 28 febbraio prossimo (salvo proroga) ed è essenziale per conservare il diritto allassegno.

» LA PENSIONE DI INABILITÀ
Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta unabilità lavorativa totale e permanente del 100%. Limporto è pari a quello stabilito per lassegno di assistenza, ma le condizioni di accesso anche se al momento restano più facili, in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (€ 16.982,49 per il 2020), c’è da augurarsi che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti sempre riferito solo al titolare della pensione e non anche al coniuge.

» LINDENNITÀ DI ACCOMPAGNO
Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi, ecc.). Limporto dellindennità, pari a € 520,29 mensili, viene erogato per 12 mensilitàÈ importante ricordare che detta prestazione viene concessa a prescindere dalletà e dalle condizioni economiche dellinteressato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti. Non è legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile, e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative. È cumulabile con la pensione dinabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili, ai ciechi e ai sordomuti. Sono esclusi dal benefico gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche. Ciò vale anche per ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti di breve durata. Chi è già titolare dellindennità deve attestare la propria condizione di non ricoverato” in via permanente, con una dichiarazione anchessa da inviare allInps on-line tramite il Caf entro il 28 febbraio prossimo (salvo proroga).

» LA MAGGIORAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, di età pari o superiori a 60 anni possono ottenere una maggiorazione fino allimporto di € 651,50 mensili previsto per questanno (già vecchio milione” di lire). Il diritto a tale aumento per il 2020, è subordinato ai seguenti limiti di reddito: pensionato solo (non coniugato) con reddito non superiore a € 8.469,63 annui; pensionato coniugato con redditi propri non superiori a € 8.469,63 e redditi propri sommati a quelli del coniuge non superiore ad € 14.447,42 annui. Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito si considerano non solo tutti i redditi soggetti allIrpef, ma anche quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita Inail ecc.) e con quelli ritenuta alla fonte interessi bancari, e postali, rendite da titoli di Stato, ecc.). In altre parole, bisogna denunciare tutto eccetto i redditi provenienti da: casa di abitazione; pensione di guerra; assegno daccompagnamento; trattamento di famiglia; sussidi erogati da enti pubblici senza carattere di continuità.

Categorie

ANNO 2019

ANNO 2020

Importo mensile

Limite di reddito annuo personale

Importo mensile

Limite di reddito annuo personale

Invalidi civili

Assegno di assistenza

€ 285,66

€ 4.906,72

€ 286,81

€ 4.926,35

Indennità frequenza

minori

€ 285,66

€ 4.906,72

€ 286,81

€ 4.926,35

Pensioni di inabilità

€ 285,66

€ 16.814,34

€ 286,81

€ 16.982,49

Sordomuti

Pensione

€ 285,66

€ 16.814,34

€ 286,81

€ 16.982,49

Indennità di

comunicazione

€ 256,89*

NESSUN

LIMITE

€ 258,00*

NESSUN LIMITE

Ciechi civili

Pensione ciechi assoluti

€ 308,93

€ 16.814,34

€ 310,17

€ 16.982,49

Pensione ciechi parziali

€ 285,66

€ 16.814,34

€ 286,81

€ 16.982,49

Indennità ventesimisti

€ 210,61*

NESSUN LIMITE

€ 212,43*

NESSUN LIMITE

Assegno decimisti

€ 212,01

€ 8.083,89

€ 212,86

€ 8.164,73

Indennità di accompagnamento
Invalidi totali

€ 517,84*

NESSUN LIMITE

€ 520,29*

NESSUN LIMITE

Ciechi assoluti

€ 921,13*

NESSUN LIMITE

€ 930,99*

NESSUN LIMITE

Nota: gli invalidi totali, i ciechi assoluti e i sordomuti, con almeno 60 anni di età hanno diritto ad un aumento che porta lassegno di pensione a 651,50 euro al mese se hanno un reddito annuo inferiore a 8.469,63 euro, elevato a 14.447,42 euro, se coniugati.

Alle indennità e assegni (evidenziati in rosso) è stato applicato il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale pari questanno a + 1,07%.