Ai fini del calcolo dell’IMU è necessario tenere conto del fatto che :
- La base imponibile IMU è ridotta nella misura del 50% per:
- i fabbricati di interesse storico o artistico,
- i fabbricati inagibili o inabitabili,
- le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado alle seguenti condizioni:
- l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve essere incluso nelle categorie di lusso;
- la casa deve usata dal comodatario come abitazione principale;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale;
- il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato d’uso gratuito.
Diversamente l’IMU si paga interamente, senza la possibilità di usufruire di alcun beneficio, nei seguenti casi:
- comodato d’uso per abitazione di lusso;
- se proprietari di 3 o più immobili ad uso abitativo;
- residenza in un comune e seconda casa ubicata in un altro;
- prima e seconda casa situate in due comuni differenti;
- proprietari di immobili residenti all’estero;
- contratto di comodato d’uso gratuito stipulato tra nonni e nipoti;
- immobile concesso in comodato d’uso gratuito ma non utilizzato come abitazione principale dal comodatario.
l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve essere incluso nelle categorie di lusso; la casa deve usata dal comodatario come abitazione principale; il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale; il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato d’uso gratuito.
- Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%.
Ai fini di questa agevolazione il legislatore rinvia a due disposizioni: la legge n. 431/1998 e la legge n. 160/2019 (art. 1, comma 754). In particolare il rinvio è riferito all’art. 2, comma 3, e all’art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 431/1998. Ai contratti a canone concordato conformi all’accordo territoriale sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative di inquilini e proprietari il legislatore accorda agevolazioni tributarie (ad esempio ai fini dell’IRPEF e delle addizioni IRPEF una cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti). Per quanto riguarda gli adempimenti da seguire, ai fini dell’applicazione della riduzione dell’IMU per gli immobili locati con contratto a canone concordato, è opportuno verificare le regole stabilite, in sede di regolamento dell’imposta, dal Comune interessato.
Le riduzioni non scaturiscono dall’esercizio di facoltà che il legislatore ha accordato al comune ma derivano direttamente dalla legge, al verificarsi delle condizioni e in base alle regole dettare dal legislatore.