È possibile portare in detrazione dall’ Irpef il 19% delle spese sanitarie. Ma attenzione: perché è obbligatoria la marca da bollo e molti medici non la appongono
18 febbraio 2020
Le spese sanitarie rappresentano un onere detraibile da riportare nella dichiarazione dei redditi. È possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente la franchigia fissata a 129,11 euro. Occorre fare attenzione al rispetto di alcune modalità la cui mancata osservanza pregiudica tale possibilità.
Infatti, oltre alla novità del pagamento tracciato per potere beneficiare della detrazione è fondamentale che sulla fattura del medico specialista a cui vi siete rivolti venga apposta l’imposta di bollo, attualmente pari a 2 euro. Questa va applicata sulle fatture esenti da Iva di importo superiore a 77,47 euro, ed è detraibile se pagata dal paziente ed evidenziata a parte sulla fattura.
Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente. I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento, e cioè il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti unicamente dalle fatture, dalle ricevute fiscali e dagli scontrini “parlanti”. Non serve cioè che esibiate la prova del pagamento.
Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né utilizzata nel periodo d’imposta successivo.
La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario). Un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4 mila euro.
Le spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef sono quelle relative a:
prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle di medicina omeopatica);
acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica;
acquisto (fino al 2018) di alimenti a fini medici speciali, con esclusione di quelli destinati ai lattanti;
prestazioni specialistiche;
analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
prestazioni chirurgiche;
ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
trapianto di organi;
cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno)
acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).
Inoltre, sono detraibili le seguenti spese di assistenza sanitaria specifica:
assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico
assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro. Se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.