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PATRONATOIndennità di frequenza
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
APPROFONDIMENTO
E’ una prestazione economica a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei minorenni con disabilità; anche in questo caso si tratta di una prestazione assistenziale concessa esclusivamente a chi si trova in uno stato di bisogno economico, che per il 2019 equivale ad un limite di reddito pari a 4.906,72€.
L’importo dell’indennità di frequenza è lo stesso delle due misure precedenti: 285,66€.
Per ottenere l’indennità di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:
- età inferiore ai 18 anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure
- perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
- frequenza:
- continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
- di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
- residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.
L’indennità di frequenza è incompatibile con:
- qualsiasi forma di ricovero;
- l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
- l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
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