Servizi
PATRONATOIndennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica a favore degli invalidi civili totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
APPROFONDIMENTO
Requisiti:
- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%;
- impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua;
- spetta indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali;
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.
L’ indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Relativamente ai soggetti ultra sessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano
cittadini italiani e siano residenti in Italia.
Possono avere diritto all’indennità anche gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
- un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
Esclusioni ed incompatibilità
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
- siano ricoverati gratuitamente in istituto;
- percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali.
Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente – entro il 31 marzo – una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell’invalido.
L’indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungo degenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia.
La misura dell’indennità di accompagnamento è corrisposta per 12 mensilità.

Scarica Documentazione
Contattaci
Via Torquato Tasso, 175
081 662 445
081662445@virgilio.it