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PATRONATOAssegno di assistenza per invalidi civili parziali (I.O.)
L’assegno mensile di invalidità civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un’età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una invalidità pari almeno al 74%
APPROFONDIMENTO
ssegno di invalidità civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un’età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una invalidità civile ricompresa tra il 74% ed il 99%. Come per la pensione di invalidità civile parliamo di un sostegno a carattere assistenziale, cioè slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario. Per il quale è necessario, pertanto, il rispetto di determinati requisiti reddituali. Vediamo dunque in questa breve guida quali sono i requisiti e le condizioni per avere diritto al sostegno economico.
Destinatari. La prestazione, introdotta dall’articolo 13 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio italiano (si ricorda che la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione del trattamento in parola).
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. Dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico sarà aggiornato in base all’andamento della speranza di vita ISTAT. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2020, a 286,81 € al mese e non è soggetta al prelievo Irpef.
L’assegno mensile è incompatibile con le prestazioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate. L’articolo 3 della legge 407/1990 stabilisce infatti che le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno (ora Inps) con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita’ contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (quindi anche con le pensioni dirette di guerra, con la pensione privilegiata, e con le rendite INAIL), nonche’ con le pensioni dirette di invalidita’ a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. Il beneficiario non può, quindi, cumulare il trattamento con tali prestazioni nè al soggetto interessato viene, tuttavia, riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. Non ci sono invece ostacoli al riconoscimento di un’altra prestazione di tipo previdenziale non di invalidità (es. pensione di vecchiaia o pensione anticipata, pensione ai superstiti) fermo restando, tuttavia, che il limite di reddito annuo personale resti al di sotto del limite di reddito stabilito dalla norma (che è piuttosto basso).
Compatibilità con attività lavorativa
Questione diversa riguarda la possibilità per il beneficiario dell’assegno mensile di svolgere attività lavorativa giacchè, tra le condizioni per il conseguimento dell’assegno, l’articolo 3 della legge 118/1971, richiede che l’interessato non svolga alcuna attività nè di natura subordinata nè autonoma. A tal fine il titolare dell’assegno deve annualmente trasmettere all’Inps una autocertificazione nella quale dichiari di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS. Nonostante il generale divieto appena indicato la prassi amministrativa Inps ritiene che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite stabilito dalla norma (4.900 euro annui) per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, non configura uno svolgimento di attività lavorativa e, pertanto, l’interessato possa comunque ottenere il beneficio (cfr: Messaggio Inps 3043/2008; Messaggio inps 6324/2008; messaggio 5783/2008)
Rinnovo assegno di invalidita’
La circolare Inps n. 50 del 4 aprile 2020 estende dunque la sospensione dei termini anche all’assegno di invalidità.
L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è rinnovabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare. Per il rinnovo dell’assegno sono fondamentali i tempi:
- nel caso di richiesta di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, il pagamento è garantito da subito, senza che vi sia alcuna sospensione;
- nel caso di invio della richiesta di rinnovo entro 120 giorni successivi alla scadenza, entro il primo giorno del mese successivo.
Le domande di conferma presentate oltre 120 giorni dalla scadenza sono invece considerate nuova domanda.

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